Termini e condizioni generali

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1. Validità

Le presenti condizioni di fornitura e di pagamento valgono con l’emissione della conferma d’ordine e vengono accettate dal cliente. Le condizioni generali di acquisto del cliente, così come le variazioni delle presenti condizioni necessitano della nostra approvazione scritta per avere validità.

2. Luogo di consegna – Rischi di trasporto – Condizioni di fornitura

La nostra consegna sarà sempre effettuata a fattura ed a rischio del nostro cliente franco fabbrica (EXW, Incoterms 2010).
Sovra- e sottoconsegna della quantità ordinata con 

< 10 pezzi = ± 1 pezzo

≥ 10 pezzi = ± 10 

Ci riserviamo il diritto di effettuare prodotti su misura. Sono ammesse consegne parziali.
Il luogo di esecuzione dei pagamenti è CH-2504 Biel/Bienne.

3. Prezzi – Condizioni di pagamento e ritardi

I prezzi si intendono al netto dell’imposta di valore aggiunto e al netto di costi diversi (quali, ad esempio, imballo, trasporto, assicurazione, sdoganamento, ecc.) che vengono indicati al cliente separatamente in fattura. Il termine per il pagamento è entro 30 giorni dalla data della fattura.
In caso di ritardato pagamento, il cliente è tenuto a pagare interessi annuali dell’8%, a partire dalla data di scadenza.
DIAMETAL è inoltre affrancata dall’assolvimento dei propri obblighi fino al ricevimento del pagamento mancante.

4. Termine di consegna

Le indicazioni di DIAMETAL per quanto riguarda i termini di consegna sono sempre approssimativi e non sono da intendersi in alcun caso come definitivi.
In caso di ritardi di consegna, viene escluso qualsiasi risarcimento danni, fin dove permesso dalla legge.

5. Disegni – Utensili – Diritti di tutela

Documentazioni tecniche, come illustrazioni, indicazioni dimensionali e di peso, date da DIAMETAL sono solo approssimative, fintanto che non vengano espressamente indicate come impegnative.
Tutti i diritti relativi a progetti sviluppati, disegni, utensili e scoperte, appartengono a DIAMETAL anche se al cliente è stata fatturata una parte dei costi. Il cliente garantisce totalmente che la fabbricazione di oggetti prodotti secondo le sue indicazioni, non è contraria ai diritti di tutela di terzi.

6. Collaudo delle merci

Le caratteristiche delle merci fornite non sono da intendersi come certe, fintanto che non siano state contrassegnate come tali nella conferma d’ordine o nelle specifiche. Il cliente deve provare la merce subito dopo il ricevimento.
Eventuali difetti ci devono essere comunicati per scritto senza alcun ritardo e comunque al più tardi entro 10 giorni dalla data di fornitura. In caso di giustificata contestazione, DIAMETAL può, a propria scelta, sostituire la merce difettosa, provvedere a eliminare i difetti oppure ridurre il prezzo proporzionalmente al minor valore della merce.
Ulteriori richieste, in particolare anche quella di risarcimento danni, vengono respinte, fin dove permesso dalla legge.

7. Mantenimento dei doveri di accuratezza nell’utilizzo dei nostri prodotti – Esclusione di responsabilità per consulenza

L’assistenza tecnica che DIAMETAL offre al cliente relativamente all’utilizzo dei prodotti forniti, non comporta assolutamente l’assunzione di qualsiasi responsabilità, fatta eccezione per le prescrizioni di legge coattive.
In particolar modo la nostra consulenza non libera il cliente dalla sua responsabilità di provare che i prodotti comprati siano idonei per le lavorazioni e per i fini per i quali sono stati acquistati.
Oltre a ciò, il cliente si impegna di preoccuparsi che, nell’impiego dei nostri utensili, vengano strettamente osservate tutte le prescrizioni di protezione delle macchine utensili utilizzate.

8. Responsabilità

Il risarcimento danni per difetti materiali o legali, si limita a quanto riportato al punto 6. In ogni caso, tuttavia, al massimo al valore della merce difettosa. La garanzia decade immediatamente qualora il cliente oppure terzi utilizzino o riparino non appropriatamente gli oggetti forniti. Responsabilità per futuri danni dovuti alla merce difettosa e danni patrimoniali di ogni tipo vengono espressamente respinti, se non permessi per legge.
Lo stesso vale anche per quanto può essere riportato sotto altre voci, come per esempio non rispetto totale o parziale del contratto o richiesta di risarcimento danni di rivalsa.

9. Riserva di proprietà

I prodotti forniti sono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutte le richieste riconducibili al nostro rapporto d’affari, incluse le esigenze aggiuntive. In caso di mancato pagamento, il cliente si impegna a sostenere DIAMETAL, per quanto necessario ed alla prima richiesta, senza riserve, alla presentazione della domanda presso il registro del competente ufficio di recupero crediti. Con il proprio ordine, a proprie spese, il cliente autorizza DIAMETAL a fare una iscrizione di riserva di proprietà nei registri e nei libri pubblici.

10. Leggi applicabili – Foro competente

Il rapporto di fornitura sottostà alle leggi svizzere, con esclusione dell’accordo delle nazioni unite sui contratti relativi agli scambi internazionali.

Foro competente è Biel